Data: 31/03/2005 - Anno: 11 - Numero: 1 - Pagina: 13 - INDIETRO - INDICE - AVANTI
Letture: 1286
AUTORE: Giovanni Bove (Altri articoli dell'autore)
Nel mese di marzo i datori di lavoro sono tenuti a consegnare il CUD ai propri dipendenti. In questo modello sono elencati riassuntivamente i redditi da lavoro dipendente erogati nell’anno precedente con l’indicazione delle ritenute di imposta e del periodo di lavoro prestato in giorni. Il lavoratore è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, avvalendosi del modello 730 o dell’Unico esclusivamente se ricorrano determinate condizioni. A titolo d’esempio, in presenza di solo redditi da lavoro dipendente, erogati da un unico sostituto d’imposta e proprietà della prima casa, ancorché con pertinenze (garage, cantine o magazzini), non si è nelle condizioni di obbligatorietà alla presentazione della dichiarazione. Infatti in questo caso vi è la presunzione che i calcoli operati dal datore di lavoro siano sufficienti a far assolvere al dipendente i suoi obblighi fiscali, per effetto della completa detassazione della prima casa di proprietà. Anche in questo caso, però, può convenire al dipendente presentare la dichiarazione dei redditi, se può portare in deduzione di imposta oneri sostenuti nel periodo considerato. Abbiamo già parlato di tali oneri in precedenti numeri, e qui li ricordiamo semplicemente: spese mediche, per istruzione, assicurazioni, interessi su mutui, spese di ristrutturazione prima casa. Diverso è il caso dell’obbligatorietà alla presentazione della dichiarazione dei redditi: in presenza di redditi da lavoro dipendente erogati da più sostituti di imposta, in presenza di proprietà di case oltre quella di prima abitazione, in presenza di redditi di lavoro autonomo o di impresa, quando si è titolari di partita IVA, si è obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi avvalendosi dei modelli pertinenti. Il modello 730 va presentato, entro il 15 giugno, al proprio datore di lavoro o al CAF, centro di assistenza fiscale, gestito in genere da associazioni sindacali o patronati, che provvedono all’invio telematico ai fini dell’accredito o addebito nella mensilità di luglio o al massimo agosto, delle differenze di imposta riscontrate tra ritenute subite e quanto effettivamente dovuto per effetto dell’incidenza di altri redditi, non conosciuti al datore di lavoro e oneri deducibili. I titolari di redditi diversi da quelli da lavoro dipendenti sono tenuti alla presentazione del modello Unico, in genere compilato ed inviato dai consulenti commerciali. Attualmente l’Agenzia delle Entrate prevede anche la possibilità di ottenere il pin, chiave di accesso ai servizi informatici, che abilita il contribuente all’invio telematico della propria dichiarazione, che va effettuato entro il mese di ottobre. È utile consultare il sito www.agenziaentrate.it per ottenere maggiori delucidazioni in merito alla modalità di ottenimento di questo pin, anche se a parere dello scrivente, è sempre meglio rivolgersi a professionisti esperti del settore per evitare di incorrere in errori che possono provocare sanzioni e per essere certi che tutto quanto sia lecito si può portare in deduzione. Del resto si sa, anche gli antichi lo dicevano, a ciascuno il suo mestiere… |