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Data: 30/04/2019 - Anno: 25 - Numero: 1 - Pagina: 33 - INDIETRO - INDICE - AVANTI

IL SORPASSO NEL CODICE DELLA STRADA Regole di prudenza nel sorpasso di una Bicicletta

Letture: 251               AUTORE: Caterina Campagna (Altri articoli dell'autore)        

Il codice della strada disciplina il sorpasso in generale, compreso quello di un’auto nei confronti di una
bicicletta. A tal proposito è prevista dalla legge l’osservanza di determinate regole.
Il conducente che intende sorpassare un altro veicolo deve preventivamente accertarsi:
- che la visibilità sia tale da consentire il sorpasso e che lo stesso possa compiersi senza pericolo o
intralcio per la circolazione, per i pedoni o gli altri mezzi sulla strada o vicino ad essa;
- che non vi siano, dietro a chi sta per fare il sorpasso, altri conducenti che abbiano iniziato a effettuare
il sorpasso (o azionato le frecce per il sorpasso);
- che il conducente che si vuole sorpassare non stia per fare a sua volta un sorpasso;
- che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto
anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell’utente da sorpassare, nonché della presenza
di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l’utente da sorpassare.
In apparenza sorpassare una bicicletta può sembrare una manovra semplice e non pericolosa, tuttavia
ha i suoi rischi: rischi derivanti innanzitutto dal fatto che l’auto è un mezzo più ingombrante e più pesante
e il minimo sfioramento potrebbe comportare, per il ciclista, un serio danno fisico. C’è poi il fatto che gli
amanti della bici, ma anche gli sportivi dei pedali, non sono tutti ligi al codice della strada e usano spostarsi
da un lato all’altro della carreggiata con estrema disinvoltura, senza badare al traffico.
Il fatto di non avere le frecce direzionali e una dimensione ingombrante ne rende non facilmente
prevedibili e ancora più pericolose le manovre. C’è poi, di conseguenza, la disciplina legale in tale materia,
che prevede una maggiore responsabilità in capo all’automobilista, il quale non solo è tenuto a rispettare
le regole del codice, ma anche a prevedere e prevenire le manovre, anche a volte azzardate, e gli stessi
probabili illeciti altrui.
Egli deve essere garante della sicurezza altrui e cercare di fare il possibile per prevenire qualsiasi
scontro, anche se la causa scatenante è l’imprudenza di un altro utente della strada.
La legge non prescrive una distanza di sicurezza minima tra l’auto che sorpassa e la bicicletta alla sua
destra. Tuttavia resta il fatto che sorpassare, troppo vicino, una bicicletta, è vietato. Se il ciclista dovesse
rovinare sull’asfalto e si dovesse far male, l’automobilista risponderebbe del reato di lesioni colpose.
Quanto invece al risarcimento del danno, questo viene coperto dalla compagnia assicuratrice che copre
la RC auto (almeno nei limiti del massimale sottoscritto dall’assicurato). Tale è stato il chiarimento della
Suprema Corte. Il sorpasso, asserisce la Corte di Cassazione, va effettuato soltanto in assoluta sicurezza:
bisogna rinunciarvi se non c’è abbastanza spazio libero, secondo una valutazione di comune prudenza e
delle situazioni contingenti.
Del resto il codice della strada stabilisce che il sorpasso si può fare solo in presenza di uno spazio
sufficiente perché detta manovra possa avvenire senza alcun pericolo. Il conducente di un’auto è tenuto a
valutare, con la particolare perizia che la legge gli richiede per aver superato l’“esame di scuola guida”, la
sussistenza di spazio sufficiente per escludere ogni possibilità di urto con il mezzo da superare.
In ogni caso bisogna rinunciare al sorpasso se le condizioni di marcia e quelle ambientali non consentono di
procedere alla manovra in condizioni di assoluta sicurezza per tutti gli utenti della strada. In caso di circostanze
di particolare traffico o di condizioni atmosferiche e ambientali avverse, è necessario restare in fila, anche,
occorrendo, a passo d’uomo, ed aspettare che insorgano condizioni favorevoli e più sicure per la manovra.
Nel caso di sorpasso di un ciclista l’automobilista deve tenere conto di una serie di ulteriori fattori:
innanzitutto bisogna considerare che non sempre la bicicletta ha un’andatura rettilinea, sicché se ne devono
prevedere i possibili spostamenti repentini e calcolare un abbondante spazio di distanza tra i due mezzi per
il momento in cui si troveranno l’uno al fianco dell’altro.
Bisogna poi tenere conto che il ciclista potrebbe non accorgersi della stessa presenza dell’auto (magari
perché ha le cuffiette con la musica nelle orecchie) e potrebbe, d’improvviso, effettuare uno spostamento
all’altro lato della strada per tentare una svolta. Se le intenzioni del ciclista risultano incomprensibili ed
equivoche è sempre meglio segnalare la propria presenza con il clacson o con i fari.

È importante poi verificare la presenza sull’asfalto di buche, tombini o altri ostacoli, che potrebbero portare
il ciclista a fare manovre improvvise e cambi di direzione. Altresì si deve tenere conto che il veicolo più pesante
e/o con maggior massa, potrebbe determinare un importante spostamento d’aria, che potrebbe addirittura
provocare la caduta del ciclista in caso di sorpasso troppo ravvicinato e, quindi, da definirsi imprudente.
In definitiva le regole generali, relative al sorpasso in genere, vanno corroborate da una più accentuata
prudenza e da una più puntuale e rigorosa valutazione della manovra e dei suoi prevedibili esiti.
L’avvocato
(Avv. Caterina Campagna)


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