Data: 31/12/2019 - Anno: 25 - Numero: 3 - Pagina: 40 - INDIETRO - INDICE - AVANTI
TABELLE MILLESIMALI IN CONDOMINIO |
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AUTORE: Caterina Campagna (Altri articoli dell'autore)
Tra le tante regole che il regolamento condominiale deve contenere, la più importante è sicuramente quella delle tabelle millesimali, che possono così definirsi: “…Le quote di proprietà nel condominio, espresse come il rapporto fra il valore di ciascuna unità e il valore dell’intero stabile, fatto uguale a 1000” (da qui la definizione). I millesimi individuano, dunque, il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare rispetto al valore complessivo dell’edificio e indicano la misura del possibile godimento di beni e servizi comuni da parte di ciascun condomino. Secondo quanto stabilito dall’art. 68 del Codice Civile, così come modificato dall’ultima Riforma del Condominio, la tabella millesimale è un prospetto contenente tutti i valori proporzionali relativi alle singole unità immobiliari, espressi sotto forma di dati numerici, necessari per la ripartizione delle spese e utili per la determinazione del voto in sede assembleare. Le norme degli artt. 1118 e 1123 del Codice Civile impongono al singolo condomino l’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, che vengono ripartite in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascun immobile. La ripartizione delle spese viene fatta mediante i valori dei millesimi. Pertanto ogni spesa sostenuta per un servizio condominiale deve essere ripartita all’interno dello stesso Condominio, fra i condomini che traggono un beneficio dal suddetto servizio nella misura proporzionale al valore della singola quota in rapporto all’intero edificio e alla totalità dei condomini che condividono lo stesso bene/servizio. Ad esempio le spese di manutenzione e/o pulizia del cortile di un palazzo vanno normalmente ripartite fra i soli condomini che possono usare e materialmente usano il suddetto cortile. Questi possono essere anche solo una parte dei condomini, come quando sono presenti unità abitative che accedono unicamente dalla strada, non avendo accesso alcuno dal cortile. Pertanto le spese di manutenzione e/o pulizia vanno ripartite fra i soli condomini utilizzatori, in misura proporzionale al valore di ogni singola unità rispetto al valore totale dell’edificio. Verrà quindi usata la tabella millesimale per il riparto delle spese generali, per ripartire, le spese amministrative, per l’assicurazione del fabbricato, per le spese di tenuta di conto corrente, ecc. ma anche per calcolare il quorum costitutivo delle assemblee, per la nomina dell’amministratore, nonché per il riparto delle spese di riscaldamento (nel caso che esso sia centralizzato), delle spese di ogni singola scala, ascensore e così via. La loro redazione normalmente viene affidata ad un tecnico esperto in materia. Per la determinazione dei valori che dovranno essere contenuti nella tabella va considerata la destinazione d’uso dell’unità abitativa, la superficie complessiva, la cubatura reale (ossia il volume della proprietà espresso in metri cubi), il livello del piano e l’altezza dal suolo, l’esposizione e la veduta (ad esempio se su strada o su cortile interno), la luminosità, l’isolamento e il riparo da venti, la presenza di ascensore, giardino condominiale o spazi di uso comune. Le tabelle sono un documento da allegare al regolamento di condominio (anche se possono esistere anche indipendentemente dallo stesso) come documento formale per la ripartizione delle spese. I valori proporzionali delle singole unità immobiliari, secondo quanto previsto dalla riforma, possono essere modificati o rettificati all’unanimità (art.1136 c.c.) anche nell’interesse di un solo condomino, qualora ci si avveda che sono stati commessi degli errori di calcolo e nel caso in cui siano cambiate le condizioni dell’edificio (ad es. nel caso di sopraelevazione o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari) e sia stato alterato per più di 1/5 il valore proporzionale dell’unità immobiliare. La nuova normativa del 2012 ha stabilito che, ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell’articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell’amministratore e non tutti i condomini. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini. L’Amministratore, nel caso di inadempienza all’obbligo, può essere revocato ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni. L’avvocato (Avv. Caterina Campagna) |