Data: 30/04/2021 - Anno: 27 - Numero: 1 - Pagina: 25 - INDIETRO - INDICE - AVANTI
SOSPENSIONE DEI TERMINI PER LE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA E CREDITO D’IMPOSTA |
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AUTORE: Francesca Gallelli (Altri articoli dell'autore)
Con lo scopo di impedire la decadenza dal beneficio “prima casa”, attese le difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, dovute all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il legislatore è intervenuto -dapprima con la legge 40/2020 e successivamente con la legge 21/2021 (Decreto mille proroghe)- in favore del contribuente, disponendo la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio “prima casa” e ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa. I predetti termini sospesi inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021. Per chiarire la portata delle leggi in commento, si ricorda che le agevolazioni prima casa sono riconosciute a determinate condizioni tra le quali, per il tema trattato: • l’impegno a spostare la residenza nel comune ove è situato l’immobile oggetto d’acquisto entro 18 mesi dall’atto di vendita; • l’impegno ad alienare l’immobile già acquistato con le dette agevolazioni entro un anno dal nuovo acquisto. Per effetto dell’intervento legislativo questi termini sono sospesi con la conseguenza che per il cambio di residenza se l’acquisto è avvenuto prima del 23 febbraio 2020 il termine si interrompe al 23 febbraio 2020 per riprendere il suo decorso il 1° gennaio 2022; se l’acquisto è avvenuto o avverrà tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021 il termine ultimo per il cambio di residenza sarà in ogni caso il 1° luglio 2023. Con riferimento invece all’obbligo di spogliarsi dell’immobile preposseduto, se l’acquisto del nuovo immobile è avvenuto prima del 23 febbraio 2020 il termine per l’alienazione si interrompe al 23 febbraio 2020 per riprendere il 1° gennaio 2022; se l’acquisto del nuovo immobile è avvenuto o avverrà tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021 il termine ultimo sarà in ogni caso il 1° gennaio 2023. Gli stessi termini di sospensione operano per l’utilizzo del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, ovvero per la possibilità riconosciuta al contribuente che riacquisti entro l’anno dall’alienazione dell’immobile preposseduto, di sfruttare e quindi portare in detrazione dall’imposta di registro dovuta sul nuovo atto di acquisto quanto già pagato per imposta di registro o I.V.A. in relazione al precedente acquisto agevolato. Anche detto termine di 1 anno previsto per il riacquisto è sospeso nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021. Pertanto se l’alienazione del precedente immobile è avvenuta prima del 23 febbraio 2020 il termine per il riacquisto si interrompe al 23 febbraio 2020 per riprendere il suo decorso il 1° gennaio 2022; se l’alienazione del precedente immobile è avvenuta o avverrà tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021 il termine ultimo sarà in ogni caso il 1° gennaio 2023. Il notaio (Avv. Francesca Gallelli) |