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Data: 31/12/2017 - Anno: 23 - Numero: 3 - Pagina: 22 - INDIETRO - INDICE - AVANTI

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

Letture: 1590               AUTORE: Caterina Campagna (Altri articoli dell'autore)        

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA:
NULLITÀ DELLA MULTA SE DAL VERBALE NON RISULTA
L’AVVISO DI FARSI ASSISTERE DA UN AVVOCATO.
L’art. 186 del Codice della Strada disciplina e sanziona la guida in stato d’ebbrezza,
riferendosi a quella condizione di alterazione delle normali capacità fisiche e psichiche
derivante dall’ingestione di sostanze alcooliche. L’ingestione di sostanze alcooliche produce
effetti assolutamente soggettivi, variabili da individuo ad individuo e, nell’impossibilità di
poter effettuare una valutazione oggettiva valida per la generalità dei casi, il legislatore ha
adottato come parametro di riferimento quello della percentuale di alcool presente nel sangue,
così da poter significativamente graduare l’entità della sanzione in misura proporzionale ai
valori riscontrati.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che l’accertamento della guida in stato di
ebbrezza tramite alcooltest è nullo se l’agente di polizia stradale non informa l’automobilista
o il conducente di altro mezzo, prima della prova, che può farsi assistere da un avvocato. Non
basta infatti dire a voce che il conducente ha il diritto di farsi assistere dal proprio legale, ma è
necessario scriverlo. Insomma palloncino e alcoltest non possono essere eseguiti se non previo
avviso (scritto) che nella circostanza l’utente stesso è legittimato a far intervenire un avvocato
di sua fiducia. Ad ogni modo, come chiarito dalla stessa Cassazione, le forze dell’ordine non
sono tenute ad aspettare l’arrivo effettivo del legale poiché il test dell’etilometro potrebbe, nel
frattempo, perdere efficacia.
L’omissione di detto avviso, da parte della polizia, comporta la nullità della prova, nullità
che può essere eccepita subito dopo l’atto (cioè l’alcool-test), oppure in un secondo momento
davanti al giudice, potendo essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza di primo grado.
L’avviso di farsi assistere da un legale di fiducia, dato oralmente, può essere contestato
facilmente a mezzo di un testimone presente al test.
Il citato avviso, dunque, per potersi ritenere rituale e tempestivo, deve essere riportato
nel verbale stesso: infatti, secondo una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, le
dichiarazioni che potrebbero essere rese in un eventuale giudizio dai verbalizzanti circa la
rituale comunicazione al conducente, potrebbero essere smentite anche da testimoni. Così, per
esempio, se il terzo trasportato sul mezzo, che ha assistito alla contestazione di polizia, giura
davanti al giudice che nessun preventivo avviso è stato fornito al multato, quest’ultimo può
far annullare la sanzione e il processo penale non può che concludersi con l’assoluzione piena.
Insomma gli agenti non possono rimediare all’omissione nel verbale sostenendo in aula di
aver dato la rituale comunicazione al conducente: la loro deposizione non può essere, infatti,
considerata più attendibile di quella di un altro testimone. Anzi proprio la testimonianza di un
altro soggetto, contraria a quella dell’agente, potrebbe concretizzare il “ragionevole dubbio”,
causa di inevitabile assoluzione dell’imputato.
In altre parole se la polizia stradale dimentica una formalità così banale come annotare,
sul verbale, di aver avvisato l’interessato della facoltà di farsi assistere da un legale, tutto
l’accertamento eseguito con l’alcoltest diventa inutile e impugnabile. Con la conseguente non
punibilità di chi ha messo seriamente a repentaglio la vita e l’incolumità della gente.
L’avvocato
(Avv. Caterina Campagna)


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