Data: 31/12/2015 - Anno: 21 - Numero: 3 - Pagina: 20 - INDIETRO - INDICE - AVANTI
IL CONTRATTO DI COMODATO D’USO |
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AUTORE: Caterina Campagna (Altri articoli dell'autore)
Il comodato è disciplinato dall’art. 1803 e segg. del codice civile, che lo definisce “il contratto col quale una parte (“comodante”) consegna all’altra (“comodatario”) una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito”. Elementi essenziali del comodato sono quindi la consegna della cosa, l’obbligo della restituzione, la temporaneità del godimento, la specifica destinazione d’uso e la gratuità. Il comodato è essenzialmente gratuito (e ciò lo distingue dalla locazione), perché non prevede in cambio un corrispettivo. Esso prevede l’obbligo per il comodatario di non cedere ad altri il diritto di godimento del bene (l’uso), senza il previo consenso espresso del proprietario. In mancanza, quest’ultimo può richiedere sia l’immediata restituzione del bene sia il risarcimento del danno. Inoltre il comodatario è responsabile verso il comodante per i danni causati al bene per sua colpa (impiego della cosa ad uso diverso da quello pattuito, perimento della cosa). Sono a carico del comodatario le spese ordinarie per l’utilizzazione del bene ed incombe sullo stesso l’obbligo al risarcimento dei danni in caso di abuso o trascuratezza dell’uso. Il comodatario è tenuto a custodire e conservare la cosa oggetto del contratto di comodato con la disciplina ed accortezza del buon padre di famiglia e deve servirsi di essa secondo quanto stabilito nel contratto. Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto. Tuttavia il comodante può pretendere la restituzione immediata durante il termine convenuto o anche prima che abbia cessato di servirsi della cosa, qualora sopraggiunga un’urgente ed imprevedibile esigenza di quest’ultimo. Se non è stato pattuito un termine di durata del contratto, né questo risulta dall’uso cui la cosa deve essere destinata, il comodatario deve restituirla non appena il comodante la richiede. Egli ha diritto al rimborso solo delle spese straordinarie sostenute per la conservazione del bene, a condizione che queste siano state necessarie e urgenti. Incombe sul comodante l’obbligo di garantire l’idoneità della cosa all’uso convenuto; in caso contrario, qualora la cosa comodata riveli vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, il comodante è tenuto a risarcire il danno al comodatario, in quanto, pur a conoscenza dei vizi della cosa comodata, non ha provveduto ad avvertire il comodatario. Quest’ultimo può richiedere la restituzione dell’immobile in qualsiasi momento per sopravvenute ed urgenti necessità. Il comodato può rivestire sia la forma verbale che scritta. Per gli immobili il contratto va stipulato in forma scritta, consentendo in tal modo al comodatario l’intestazione delle utenze, imposte ed oneri condominiali. Esso deve inoltre essere registrato presso l’Ufficio dell’Agenzia dell’Entrate. Relativamente al pagamento dell’IMU (Imposta Municipale Immobili) e della Tassa sui rifiuti, la prima rimane a carico del proprietario dell’immobile, mentre la seconda è posta a carico del comodatario in quanto è il soggetto che occupa l’immobile ed è il titolare del diritto di godimento dello stesso. Rimangono, inoltre, a carico del proprietario le spese straordinarie (ascensori, riscaldamento ecc.). Nel caso di comodato d’uso gratuito ai figli o ai genitori, i comuni possono applicare l’esenzione (o agevolazione) IMU se si tratta di abitazione principale (residenza anagrafica ed effettiva dimora) non di lusso, come previsto dalla L. 124/2013, che ha modificato l’art. 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102). Esenzione e agevolazione confermate o addirittura migliorate dalla legge di stabilità per il 2016. L’avvocato (Avv. Caterina Campagna) |