Data: 31/12/2005 - Anno: 11 - Numero: 4 - Pagina: 14 - INDIETRO - INDICE - AVANTI
IL trattamento di disoccupazione |
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AUTORE: Giovanni Bove (Altri articoli dell'autore)
Il rapporto di lavoro si intende per legge, ove non previsto diversamente, a tempo indeterminato. A volte, però, succede di terminare il rapporto di lavoro a causa di eventi non riconducibili alla volontà delle parti: cali di produzione, periodi di crisi, o quant’altro che non dipenda da comportamenti del datore o del lavoratore. Appartiene questa casistica anche il caso del lavoratore assunto con contratto a tempo determinato, nei casi espressamente consentiti dalle norme vigenti in materia. In questi casi l’INPS provvede al pagamento dell’indennità di disoccupazione, previa richiesta dell’interessato corredata dei documenti redatti dal datore che certificano il rapporto di lavoro cessato, con l’indicazione del trattamento salariale corrisposto ai fini dell’individuazione del dovuto. L’indennità di disoccupazione prevede due modalità: i requisiti ordinari, per coloro che possono vantare 52 settimane di contribuzione nel biennio precedente alla domanda, che prevede il pagamento dell’indennità per un periodo massimo di sei mesi, se nel frattempo non interviene un nuovo rapporto di lavoro, elevato a nove per coloro che hanno più di 45 anni; e i requisiti ridotti, che prevedono il pagamento dell’indennità per un periodo prestabilito di 78 giornate e spetta a coloro che possono vantare almeno 102 giornate di lavoro nell’anno precedente. La domanda di disoccupazione con requisiti ordinari va presentata al momento della cessazione del rapporto di lavoro ed il pagamento dell’indennità decorre da 5 giorni lavorativi successivi alla presentazione; per la domanda con requisiti ridotti il termine è fissato al 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è prestata attività lavorativa.
Il fiscalista |