Data: 30/04/2014 - Anno: 20 - Numero: 1 - Pagina: 35 - INDIETRO - INDICE - AVANTI
L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO LEGGE N. 6/2004 |
|
Letture: 1520
AUTORE: Caterina Campagna (Altri articoli dell'autore)
L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO – LEGGE N. 6/2004 La legge n. 6/2004 ha introdotto la figura dell’Amministratore di sostegno. La normativa mira a fornire una tutela più incisiva in favore di coloro che, per effetto di una infermità o per una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi (art. 404 c.c.). Viene così fornita piena garanzia ai diritti dei soggetti più deboli (disabili, incapaci totali o parziali), mediante l’intervento di persone denominate “Amministratori di sostegno di carattere temporaneo o permanente”. A questo scopo l’azione dell’Amministratore di sostegno si concretizza in interventi di sostegno di carattere pratico (es.: gestione del danaro e dei risparmi del beneficiario) che possono avere anche carattere temporaneo (tossicodipendente in riabilitazione, persona temporaneamente incapace di gestire tutte le attività a causa di una malattia, ecc.). L’Amministratore di sostegno è dunque un soggetto che serve ad aiutare chi convive con una delle patologie sopra citate. La richiesta di nomina di un “Amministratore di sostegno” si inoltra con ricorso. Esso può essere presentato dalla stessa persona interessata, anche se incapace, dai familiari dell’interessato entro il 4° grado (padre, madre, fratello, sorella, coniuge non legalmente separato), dal Pubblico Ministero, nonché dal tutore legale o curatore legale, previa revoca dell’inabilitazione o dell’interdizione. Inoltre in alcuni casi possono proporre ricorso i servizi sociali che siano venuti a conoscenza di fatti che impongano la presenza dell’Amministratore di sostegno. Il ricorso deve specificare l’atto o le varie tipologie di atti (vendita, affitto appartamento, investimento somme, ecc.) ai quali è funzionale l’assistenza. Il ricorso va presentato al Giudice Tutelare del luogo in cui ha la residenza il beneficiario. Nel caso in cui quest’ultimo risulti ricoverato presso qualche struttura sanitaria, si fa riferimento al luogo dove trovasi detta struttura. Il Giudice Tutelare provvederà alla nomina dell’Amministratore di sostegno con decreto; esso, al fine di assicurare la dovuta tutela al beneficiario, deve indicare: l’oggetto dell’incarico, gli atti che quest’ultimo può compiere in nome e nell’interesse del beneficiario, la durata dell’incarico che gli viene affidato, specificazione dei limiti di spesa che egli può effettuare tramite le risorse finanziarie a disposizione dell’assistito. Nello stesso decreto il Giudice Tutelare può anche stabilire che l’Amministratore di sostegno effettui relazioni periodiche in ordine alle condizioni di vita personale o sociale del beneficiario, nonché relativamente ad altre informazioni pertinenti al proprio incarico. Avverso la nomina, da parte del Giudice Tutelare, dell’Amministratore di Sostegno, può essere presentato reclamo ai sensi dell’art. 739 c.p.c.. La figura dell’Amministratore di sostegno ha reso possibile una concreta collaborazione tra la persona bisognosa di assistenza e chi questa assistenza presta concretamente, insieme operando per assicurare alla persona debole, oltre che la sua dignità, anche il ruolo di protagonista nella società, così come gli spetta per diritto naturale, ancor prima che in ossequio alla norma giuridica. L’avvocato (avv. Caterina Campagna) |