Data: 30/04/2015 - Anno: 21 - Numero: 1 - Pagina: 24 - INDIETRO - INDICE - AVANTI
PRESTITO IPOTECARIO VITALIZIO PER GLI ULTRASESSANTENNI |
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AUTORE: Caterina Campagna (Altri articoli dell'autore)
Una valida alternativa alla “vendita della nuda proprietà” è costituita dal “Prestito Ipotecario Vitalizio”. La nuova legge sul “Prestito” integra e chiarisce la legge n. 248/05, trasformando l’anzidetto “prestito” in una forma di finanziamento alternativo, a cui possono accedere tutti i cittadini di età superiore a 60 anni in possesso di un immobile. Concretamente la nuova figura consente a coloro che hanno superato i sessanta anni di convertire in liquidità parte del valore dell’immobile di proprietà, per far fronte ad esigenze di consumo (acquisti imprevisti, spese mediche o per aiutare i figli in difficoltà, ecc.). La normativa prevede, per gli ultrasessantenni che possiedono una casa, la possibilità di ottenere da una banca o da una società finanziaria un prestito, senza dover rinunciare alla proprietà dell’immobile, sul quale, però, graverà un’ipoteca a garanzia. A tal ultimo fine sono idonee tutte le tipologie di immobili, salvo ipotesi di ritenuta (dal finanziatore) bassa rivendibilità o a rischio ambientale. Il prestito non viene quindi generalmente concesso a fronte di: rustici e immobili non residenziali; immobili in zone ad elevato rischio sismico, salvo copertura assicurativa; immobili gravati da vincoli artistici, paesistici, idrogeologici o abusivi, edificati su zone legge 167/1962 o già gravati da ipoteca, salvo cancellazione dell’ipoteca preesistente. L’importo erogabile varia in base al valore dell’immobile e all’età del richiedente. Chi contrae il “prestito” può rimanere nel possesso dell’immobile sino alla morte senza dover vendere l’immobile e ciò a differenza di quanto avviene in ipotesi di “vendita della nuda proprietà”. Col nuovo istituto anche gli eredi avranno la possibilità di riscattare l’immobile dato in garanzia, privilegiando l’opzione di rimborsare il credito alla banca ed estinguere la relativa ipoteca. Può concordarsi il rimborso graduale degli interessi e delle spese o in alternativa scegliere di restituire l’intero debito alla scadenza del finanziamento. L’attuale normativa prevede che nel caso in cui il rimborso non sarà avvenuto prima della morte del beneficiario, gli eredi potranno scegliere l’estinzione del prestito acceso con la banca o la società finanziaria, la vendita dell’immobile ipotecato oppure affidare l’immobile alla banca a rimborso del credito. Gli eredi, quindi, non perderanno in automatico il patrimonio, ma potranno decidere o meno di riscattarlo, valutandone la convenienza. A distanza di un anno, in caso di mancato rimborso del prestito, il finanziatore potrà porre in vendita l’immobile al valore di mercato, utilizzando il ricavato per soddisfare il proprio credito. Se la vendita non avrà luogo entro un anno, l’immobile verrà riofferto con un ribasso del 15%. E così via, fino alla realizzazione della vendita. Il prestito gode delle agevolazioni previste dalla legge. Tutti i contratti e relativi atti saranno esentati dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse governative. La legge prevede solamente un’imposta sostitutiva dello 0,25%. L’avvocato (Avv. Caterina Campagna) |