Data: 31/12/2017 - Anno: 23 - Numero: 3 - Pagina: 23 - INDIETRO - INDICE - AVANTI
IL TESTAMENTO COSE', PERCHE' E COME. |
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AUTORE: Francesca Gallelli (Altri articoli dell'autore)
- Cosè? L' art. 587 del codice civile definisce il testamento come un atto con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. Il testamento rappresenta dunque, l�unico strumento offerto dall�ordinamento giuridico per scegliere, in vita, cosa lasciare e a chi successivamente alla propria morte. La legge considera, infatti, nulle le disposizioni successorie contenute in un contratto. Si tratta di un atto unilaterale ed unipersonale, espressione dell' unica volontà del soggetto della cui eredità si tratta. Sono pertanto invalidi i testamenti fatti da due o più persone congiuntamente. � un atto revocabile sino al momento dell�apertura della successione, ci� significa che il testatore potr� cambiare idea sino all�ultimo momento e disporre diversamente anche in punto di morte. L�art. 679 del nostro Codice civile (Revocabilit� del testamento) dispone infatti che non si pu� in alcun modo rinunziare alla facolt� di revocare o mutare le disposizioni testamentarie. - Perchè? L' Art. 457 dispone che l' eredità si devolve per legge (Cod. Civ. 565 e seguenti) o per testamento (Cod. Civ. 587 e seguenti; Cost. 42 4° comma). Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria. Ciò significa che in assenza di una diversa volontà manifestata dal de cuis a mezzo del testamento, apertasi la successione l' eredità sarà devoluta ai chiamati per legge nell' ordine e nei gradi stabiliti agli artt. 565 e seguenti del Cod. Civ. In particolare sono chiamati all' eredità: oltre al coniuge ed ai discendenti anche gli ascendenti, fratelli e sorelle, e infine gli altri parenti entro il sesto grado. - Come? La legge � molto attenta nel disciplinare la forma del testamento e il motivo risiede nel fatto che le volont� in esso contenute avranno esecuzione nel momento in cui il soggetto della cui eredit� si tratta non sar� pi� in vita. Data l�importanza e la delicatezza di tale atto le forme del testamento sono tassativamente stabilite dall�ordinamento. - Il Testamento pubblico � l�atto redatto dal notaio in cui vengono trascritte le dichiarazioni di ultima volont�. Viene ricevuto in presenza di due testimoni e sottoscritto dal testatore. Il testamento sar� conservato tra gli atti di ultima volont� ricevuti dal notaio. Alla morte del testatore si provveder� a renderlo pubblico mediante apposito verbale su richiesta di chiunque possa avervi interesse. Solo allora diverrà pienamente conoscibile ai terzi, mentre fino all' apertura della successione sarà soggetto a segretezza. - Il Testamento segreto � uno dei testamenti ricevuti dal Notaio; la speciale disciplina dettata dal codice è volta a garantire ad un tempo la segretezza del contenuto delle disposizioni di ultima volontà, la garanzia della custodia, e la certezza data dall' atto notarile. Tale forma di testamento è davvero poco utilizzata nella prassi e si caratterizza per un elevatissimo formalismo. Lo stesso si compone infatti, della scheda testamentaria redatta di pugno dal testatore - o in questo caso anche da un terzo - e dal verbale di consegna al notaio in presenza di due testimoni. - Il Testamento olografo Come indica l' art. 602 del Codice civile, consiste in un documento scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. Questo potrà essere depositato formalmente presso un Notaio mediante la redazione di apposito verbale, alla presenza necessaria di due testimoni, in modo da ridurre le possibilità che venga smarrito, sottratto o alterato. Ovvero potrà essere custodito dallo stesso testatore o da persona di sua fiducia. Al momento dell' apertura della successione, affinchè abbia esecuzione occorrerà presentarlo ad un notaio perchè vi dia pubblicazione mediante apposito verbale. Ma cosa accade poi del testamento? L' articolo 61 della Legge notarile prevede che i testamenti pubblici, prima della morte del testatore, i testamenti segreti e gli olografi depositati presso il Notaio, fino alla loro apertura e pubblicazione, siano custoditi dal Notaio stesso in fascicoli distinti da quello degli atti tra vivi. Apertasi la successione, il Notaio che ha ricevuto un testamento pubblico, appena gli è nota la morte del testatore, o, nel caso di testamento olografo o segreto, dopo la pubblicazione, comunica l' esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza. (art. 623 Cod. Civ.) Il notaio (Avv. Francesca Gallelli) |