Data: 30/06/2022 - Anno: 28 - Numero: 1 - Pagina: 19 - INDIETRO - INDICE - AVANTI
DIRITTO D’AUTORE SU FOTOGRAFIE |
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AUTORE: Caterina Campagna (Altri articoli dell'autore)
La fotografia è tutelata, anche qualora consista in opera di carattere creativo, dalla legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d’autore, modificata dal DPR 19/79, dal Dlgs 154/97 e dalla legge 248/2000, la cui disciplina si applica a tutte le opere utilizzate nel territorio italiano. Secondo la citata legge all’autore di un’opera è garantito il diritto esclusivo di pubblicare e utilizzare la fotografia dal punto di vista economico in ogni forma e modo, di riprodurla, di diffonderla, di distribuirla e porla in circolazione, di pubblicarla in raccolte e di modificarla, noleggiarla e di concederla in prestito. Secondo la stessa legge l’autore di un’opera vanta su di essa il diritto morale di esserne riconosciuto quale autore (cosiddetto diritto di paternità) ed un diritto materiale connesso allo sfruttamento economico dell’opera stessa, che può avvenire mediante vendita, distribuzione, cessione, ecc. I due diritti possono coesistere in capo alla stessa persona oppure essere scissi, nel senso che l’autore ne mantiene il diritto alla paternità ma può cederne il diritto economico a un terzo, il quale, in tal caso, è l’unico legittimato a lucrare dallo sfruttamento dell’opera. La legge italiana opera una distinzione tra fotografie dotate di carattere creativo e fotografie pure e semplici, tutte comunque, ma con differenze, tutelate come oggetto di diritto d’autore: le prime, seppur prive di definizione legislativa, ricadono sotto la previsione dell’art. 2 n. 7 L.D.A. Sono le cosiddette “foto artistiche”, che godono della tutela d’autore, essendo annoverate tre le opere dell’ingegno; le seconde (fotografie semplici), vale a dire le “immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale o sociale”, prive del carattere creativo, ricevono invece una tutela più circoscritta, ai sensi degli artt. 87 e ss. L.D.A., come tipici diritti connessi. La giustificazione di tale differenziazione operata dalla legge riposa nel fatto che non possono essere soggette a una disciplina unitaria, e quindi poste sullo stesso piano, fotografie che esprimono una particolare e personale visione della realtà, risultato delle scelte e dell’attività preparatoria del fotografo, e quelle prive di qualsiasi contenuto espressivo, che in definitiva consistono in mere riproduzioni meccaniche della realtà. Solo nel primo caso è infatti rinvenibile l’elemento creativo. Sul punto il Tribunale di Milano (sentenza del 28 giugno 1993), sulla scia del resto della legislazione vigente in materia, ha stabilito che una fotografia è artistica quando «il fotografo non si é limitato ad una mera riproduzione della realtà, sia pure attraverso procedure tecnicamente sofisticate, ma abbia inserito nell’opera la propria fantasia, il proprio estro, il proprio gusto e la propria sensibilità, così da trasmettere le proprie emozioni a chi esamini la fotografia; dal punto di vista tecnico l’autore curerà particolari luci, scorci, inquadrature, chiaroscuri e simili, nel tentativo di aggiungere una dose di immaginazione alla riproduzione meccanica del soggetto. Nessuna restrizione, invece, è prevista per la circolazione delle mere riproduzioni fotografiche con cui si rappresentano documenti e oggetti materiali, oggettivamente percepibili da chiunque. La distinzione tra fotografie semplici e fotografie artistiche si riflette sulla tutela accordata all’autore; ad esempio è differente la durata dei diritti spettanti al fotografo: 20 anni dalla produzione della foto (art. 91 l.d.a.) se si tratta di una foto semplice, mentre le immagini creative (cioè quelle nelle quali si ritrova una traccia interpretativa ad opera del fotografo) sono protette con i relativi diritti di utilizzazione economica fino a 70 anni dalla morte dell’autore (art. 25 legge 631 del 1941). Trascorso detto periodo le opere diventano di “pubblico dominio” e quindi pubblicabili liberamente. Da sottolineare che comunque il diritto di autore si esaurisce con la prima vendita. Dunque, una volta messa in commercio un’opera, l’autore non può più opporsi alla circolazione successiva della stessa, che potrà essere venduta o regalata a terzi senza che l’autore possa intervenire (art. 17 LDA). Quanto al “diritto morale” di autore, esso è tutelato dall’art. 20 della legge e, ai sensi del successivo art. 23, rivendicabile dagli eredi «senza limiti di tempo». L’eventuale pubblicazione di un’opera, anche dopo la scadenza dei diritti economici d’autore, che leda l’onore dell’artista o crei pregiudizio alla sua reputazione, potrà essere impugnata dagli eredi a difesa dell’autore defunto. La legge, per le sole fotografie semplici (non per quelle artistiche, dunque), stabilisce che gli esemplari delle foto devono portare le seguenti indicazioni: il nome del fotografo (o della ditta dal quale il fotografo dipende), la data dell’anno di produzione e il nome dell’autore dell’“opera d’arte fotografica”. La mancanza di tali dati non si ripercuote sulla valenza della riproduzione, che non può considerarsi abusiva, a meno che non venga provata la malafede di chi riproduce. Sicché qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata illegittima e non è dovuto nemmeno l’equo compenso al fotografo, a meno che non si provi la malafede del riproduttore (ad esempio non si provi che chi ha utilizzato l’immagine era a conoscenza dell’autore e dei relativi diritti). L’art 91 l.d.a., inoltre, specifica che la riproduzione in usi diversi, quali quello scolastico e in generale nelle opere scientifiche o didattiche, su giornali o altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità o aventi pubblico interesse, è lecita, sempre dietro il pagamento di un equo compenso al fotografo e contestuale pubblicazione del suo nome e della data dell’anno di realizzazione. Ancora il Tribunale di Milano, con altra pregevole sentenza del 7 novembre 2016 n.12188, conformemente a Cassazione sentenza n. 4723/2006, ha ribadito che se le fotografie non riportano il nome del fotografo o della ditta da cui dipende, della data e dell’indicazione dell’autore dell’opera, la riproduzione delle immagini non è illegittima e non sono dovuti i compensi previsti dalla legge sul diritto d’autore. Nel caso di omessa menzione del nome dell’autore da parte di chi utilizza la foto, non risulta nemmeno violato il diritto morale ad essere riconosciuto autore, in quanto non viene messa in discussione la paternità della foto. Del resto la Corte di Cassazione aveva già sancito (con la pronuncia n. 8186/1992) che si presume (fino a prova contraria) la buona fede di colui che riproduce una fotografia priva delle indicazioni previste dalla legge ed è dunque onere di chi invoca tutela fornire la prova della malafede del riproduttore. Spesso nel linguaggio comune si parla, anche in Italia, di “copyright”, concetto nato invece nella tradizione giuridica anglosassone (Regno Unito e USA) ed attiene esclusivamente alla sfera economica del diritto d’autore, vale a dire al diritto di riprodurre l’opera dell’ingegno allo scopo di ricavarne un profitto dalla commercializzazione. La disciplina italiana è costituita invece dal complesso di norme giuridiche che tutelano il diritto d’autore nella sua integralità, dunque non solo sul piano squisitamente economico, ma anche sul piano morale, e tanto avviene automaticamente, senza bisogno di particolari incombenze o di atti formali da parte dell’autore. Nel linguaggio comune corrente il termine “copyright”, solitamente individuato con il simbolo ©, viene utilizzato, anche in Italia, in modo atecnico e generico, con riferimento alla protezione del diritto d’autore su opere creative e dell’ingegno e si riferisce ad un’opera o realizzazione non riproducibile da nessuno, dato che i diritti fanno riferimento al solo autore oppure al soggetto verso il quale il creatore dell’opera ha ceduto i diritti. In definitiva ciò che caratterizza il copyright nel linguaggio comune è il suo riferimento concettuale alla sola sfera economica del diritto d’autore. In conclusione, sul terreno normativo, va ribadito che in Italia il diritto d’autore, nella sua accezione globale che comprende anche il concetto di “copyright” (che attiene al mero lato economico o di sfruttamento patrimoniale dell’opera dell’ingegno tutelata, al fine di impedire riproduzioni non autorizzate da parte di terzi), trova piena ed esaustiva regolamentazione e tutela solo nella citata legge n. 631 del 1941. L’avvocato (Avv. Caterina Campagna) |