Data: 31/12/2013 - Anno: 19 - Numero: 3 - Pagina: 29 - INDIETRO - INDICE - AVANTI
MULTA STRADALE In che modo si può difendere il cittadino |
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AUTORE: L' avvocato (Altri articoli dell'autore)
Quando si riceve un verbale di contestazione per violazione del codice della strada, contenente una sanzione relativa alla sosta o alla circolazione stradale, il cittadino può effettuare il pagamento con le modalità indicate nel verbale di contestazione oppure contestare la multa. Se si sceglie di presentare il ricorso al Prefetto, esso va inoltrato alla Prefettura competente, personalmente, oppure mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro 60 giorni, al comando da cui dipende l’agente (carabinieri, vigili urbani polizia stradale ecc.), che ha elevato il verbale di contestazione. Ove presentato presso quest’ultimo organo, sempre ovviamente nel detto termine di 60 giorni dalla ricezione, incomberà su questo stesso ufficio l’obbligo di trasmettere il ricorso debitamente istruito alla Prefettura, la quale emanerà l’ordinanza relativa entro 120 giorni, cui seguirà la notifica entro 150 giorni al ricorrente. Se il prefetto riterrà fondato il ricorso del cittadino, nel termine di 120 giorni emetterà ordinanza motivata di archiviazione degli atti, che verrà comunicata al ricorrente. In caso di rigetto del ricorso il ricorrente verrà condannato al pagamento del doppio della pena pecuniaria prevista originariamente, oltre alle spese del procedimento. Qualora, invece, il soggetto che ha ricevuto la multa, in alternativa al ricorso al Prefetto, scelga di ricorrere al Giudice di Pace, esso andrà presentato al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione al codice della strada, entro il perentorio termine di 30 giorni dalla contestazione personale o dalla notifica del verbale. Il ricorso va depositato in cancelleria del Giudice di Pace o inviato per posta raccomandata con avviso di ricevimento. Può, altresì, essere proposto ricorso presso il suddetto giudice qualora vi sia stato esito negativo del ricorso al Prefetto, nel termine di giorni 30 dalla notifica dell’ordinanza che lo comunica. Ad ogni modo, secondo le ultime disposizioni normative (L. 21.08.2103), quando le multe stradali vengono pagate entro cinque giorni dalla notifica del verbale (dalla data di contestazione immediata o di notifica differita dello stesso a seconda del caso) è possibile usufruire di una riduzione del 30 %; è altresì possibile usufruire della stessa riduzione nel caso di contestazione immediata, allorché la multa viene pagata subito nelle mani dell’agente accertatore. La riduzione non si applica alle violazioni per cui è prevista la confisca del veicolo o la sospensione della patente di guida. |